Sicurezza

Lo Smart Working dopo il 31 Luglio

Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro, per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, ha pubblicato sul suo sito internet una Faq sul tema delle modalità con le quali i datori di lavoro possono proseguire nella modalità smart working dopo il 31 luglio 2020.

Lo spunto è interessante poiché, al di là della situazione emergenziale contingente, detta un orientamento preciso che sicuramente sarà seguito negli anni a venire.

In sintesi: 

la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.  
la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020. 
Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione (anche per la prosecuzione della modalità di lavoro agile)  dovrà essere predisposta secondo i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza. 
Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.